Quando la chirurgia diventa un incubo giudiziario

Autori

  • F. Meregaglia Medico Veterinario, libero professionista, Torino
  • G. M. Cubeddu Medico Veterinario, libero professionista, Sassari

Abstract

Introduzione

Gli AA valutano con dovizia di particolari le difficoltà interpretative delle norme in tema di randagismo, profilassi della rabbia e legislazione in merito. Fanno una disamina sui diversi provvedimenti normativi, a partire dalle leggi sul randagismo in Italia, valutando i concetti espressi dalle normative nazionali, regionali e locali, ponendo l’accento, sul piano giuridico, sulla gerarchia delle fonti del diritto. Concludono valutando positivamente la definizione del contenzioso penale a carico di due colleghi, per i quali lo stesso GIP non ha ritenuto di procedere.

Materiali e metodi

La notte del 2 settembre 2017, presso un Pronto soccorso veterinario veniva condotto il cane di razza Shar Pei, sesso maschio, anni 8, poiché ferito da altri cani, presumibilmente di razza Pitbull, di cui all’atto dell’aggressione non era noto il proprietario.  Il soggetto presentava numerose soluzioni di continuo nella zona retro-auricolare e all’altezza dell’articolazione scapolo omerale; inoltre, un’escoriazione nella zona ventrale del collo. Il Sanitario eseguiva anche sutura del padiglione auricolare e del labbro. Il collega ottemperava al dettato degli articoli 1 e 14 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari (prestare le prime cure agli animali). Il cane veniva ricoverato presso la struttura per il decorso post-operatorio.  Dopo alcuni giorni, la proprietaria dell’animale riteneva di aver riconosciuto i cani aggressori. Il collega responsabile sanitario della struttura ricordava alla proprietaria l’obbligo di denuncia di “cane morsicatore”. Dopo ulteriori giorni di ricovero, il secondo collega, non presente al momento del ricovero, verificate le buone condizioni del cane infortunato, decideva la dimissione del soggetto. Purtroppo, dopo pochi giorni, il 17 settembre 2017, i due cani presunti morsicatori aggredivano, all’interno delle mura domestiche, la figlia dei proprietari, la quale a seguito delle plurime lesioni da morsi, decedeva. Il Pubblico Ministero riteneva che i due Medici veterinari fossero imputabili “… per il delitto previsto e punito dall’art. 328 c.p., quali medici veterinari della struttura veterinaria  a seguito del ricovero presso la predetta struttura del cane razza Shar Pei, aggredito il 2 settembre 2017 da parte dei due cani (razza American Staff Terrier femmina e razza Pitbull maschio) in quanto omettevano indebitamente di segnalare l’avvenuta morsicatura al Distretto Veterinario territorialmente competente ai fini dell’espletamento dei controlli sanitari delle misure di prevenzione e degli interventi comportamentali sui cani. Atto che per ragioni di sicurezza pubblica igiene sanità doveva essere compiuto senza ritardo”.

Normative di riferimento:

  • DPR n. 320/1954 - “Regolamento di Polizia Veterinaria” Art. 86 “I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, quando sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti (rabbia, assunzione di responsabilità della custodia).
  • Ordinanza Ministero della Salute del 06/08/2013 e proroga 20/07/2017 - “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” Art. 3/1 “ a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario”; Art. 3/3 “I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ”; Art. 3/4 “I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola”.
  • Regione Lombardia Ddg n. 10401/2010 - “Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani”. Allegato B: “Sono tenuti alla denuncia i proprietari degli animali responsabili della lesione e i Medici Veterinari che ne siano comunque venuti a conoscenza”.
  • Codice Penale Art. 328 – “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni………….
  • Codice Penale Art. 357 - “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
  • Codice Penale Art. 358 – “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
  • Codice Penale Art. 359 - “Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”.

Quesiti:

  • Gli indagati, nell’esercizio della loro attività professionale, in qualità di medici veterinari liberi professionisti, sono considerabili “pubblici ufficiali” o “incaricati di pubblico servizio”?
  • Da quali normative scaturisce l’obbligo di segnalazione, per i medici veterinari liberi professionisti, dei cani morsicatori? Se sì. Con quali modalità deve essere attuata la stessa?
  • Vi può essere un nesso causale anche indiretto tra l’omissione contestata e l’evento mortale?

Risultati

Si evidenzia che il secondo collega, non essendo presente al momento degli eventi, non sarebbe imputabile di nessuna omissione.

I colleghi, medici veterinari liberi professionisti, esercenti la loro attività professionale in una struttura privata, non sono ascrivibili al ruolo di pubblico ufficiale secondo il dettato dell’art. 359 del Codice Penale. Ciò per due motivi: il primo è che la clientela (pubblico), non è obbligata a richiedere la loro attività professionale, bensì si tratta di libera scelta del cliente rivolgersi a un medico veterinario libero professionista o a un altro, senza vincoli imposti dalla legge. Il secondo è che uno dei due colleghi non stava esercitando, al momento, alcun servizio di pubblica necessità, mediante un atto della pubblica amministrazione.

Per meglio chiarire il concetto, un medico veterinario libero professionista che richiede all’ASL di competenza l’autorizzazione a poter sottoporre ad anagrafe canina, ai sensi della legge n. 281/1991, i cani che vengano condotti presso la propria clinica, nel momento in cui, dietro autorizzazione dell’ASL, è a tutti gli effetti, un sanitario che esercita un’attività professionale di pubblica utilità; in questo caso il medico veterinario libero professionista è obbligato dalle normative in vigore a trasmettere i dati anagrafici dei cani microchippati alla BDN (Banca Dati Nazionale), utile al censimento della popolazione canina (pubblico servizio).

Altri esempi quando un medico veterinario (piani di eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna, Leucosi, Tubercolosi e Brucellosi), viene chiamato temporaneamente anche se non strutturato. In quel caso il libero professionista sta eseguendo delle attività professionali demandato dalle Istituzioni preposte, e anche in questo caso svolge compiti di pubblico servizio. In tutti gli altri casi in cui il medico veterinario libero professionista esercita la propria professione sanitaria in maniera del tutto autonoma, il medico veterinario non rientra assolutamente nel novero dell’esercente di un “Pubblico Servizio”, né tantomeno rientra nel quadro del “Pubblico Ufficiale”. In pratica questo tipo di attività è assimilabile ad un libero mercato, con le normali regole di concorrenza e le tematiche connesse ad un servizio nei confronti del pubblico (clientela), ma non di pubblico servizio. La differenza nella lingua italiana è sottile, ma sostanziale.

Quesito n. 2   L’obbligo di segnalazione all’ASL, competente per territorio, di cane morsicato/morsicatore da parte di un medico veterinario esercente nella Regione Lombardia, nasce da:  

  • DPR 320/1954 “R.P.V;
  • Ordinanza Ministero della salute del 06/08/2013 e proroga 20/07/2017;
  • Regione Lombardia D.d.g. n. 10401/2010.

Il DPR 320/1954 è stato sostituito dal “Regolamento (UE) n. 429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016”; questo risulta applicabile dal 21 aprile 2021.

Determinazione del D.G.  Assessorato Sanità della Regione Lombardia n. 10401/2010. Su venti Regioni italiane, solo alcune (Lombardia, Piemonte e Puglia) si discostano dal dettato delle succitate Ordinanze del Ministero della Salute. Sembra strano che per uno stesso reato si possa essere colpevoli in alcune Regioni, come la Lombardia, e non esserlo sul restante territorio italiano. Infatti, le varie Ordinanze Ministeriali, riguardo ai medici veterinari Liberi Professionisti, recitano che i veterinari liberi professionisti debbano segnalare all’ASL di competenza se, tra i loro assistiti, esistano cani da essi ritenuti potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica, e tali da essere sottoposti a percorsi rieducativi. Ma esclusivamente tra i loro assistiti (Gerarchia delle Fonti del Diritto).

Le “linee guida” tracciate dal Direttore generale dell’Assessorato della Sanità della Regione Lombardia sono una interpretazione soggettiva della norma gerarchicamente superiore tra Ordinanza ministeriale del 06/08/2013 non suffragata da una delibera di Giunta.

L’omissione della segnalazione prevede solo una sanzione al massimo amministrativa.

La finalità è quella di tenere sotto costante controllo eventuali casi di rabbia (dal 2010 in poi l’Italia è considerata indenne), e inoltre, per quanto riguarda il caso specifico, di ottenere informazioni per il monitoraggio del fenomeno dell’aggressività canina.

Da quanto esposto risulta evidente che l’eventuale inadempienza del collega è giustificabile per le seguenti motivazioni:

  • tutta l’Italia, quindi anche la Regione Lombardia, risulta dall’anno 2010 indenne dalla rabbia. Nella zona dove è avvenuta l’aggressione non sono mai stati segnalati casi di rabbia;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria è stato, di fatto, sostituito da una normativa più “elastica”, il Regolamento (UE) n. 429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016.

Anche se il collega avesse fatto la denuncia di cane morsicato, i Servizi Veterinari dell’ASL avrebbero verosimilmente posto in osservazione domiciliare i cani morsicatori, quindi il drammatico successivo evento sarebbe purtroppo avvenuto egualmente (17/09): si evince facilmente che, all’interno di quel lasso di tempo (l’evento drammatico si è consumato il 17 di settembre), purtroppo i due cani sarebbero stati costantemente a contatto con la povera bambina, sino a quando non è avvenuta la mortale aggressione, sempre all’interno delle mura domestiche, dove la piccola risiedeva.

Ad adiuvandum diverse testimonianze indicano che i due supposti cani aggressori, erano stati responsabili di eventi similari già diversi mesi prima dei due fatti in oggetto. Addirittura una testimonianza parla di aggressione ad altri cani nell’anno 2016. Quindi i due cani erano ben conosciuti in un paese di circa 9.000 abitanti.

Appare quantomeno strano che Sindaco, Polizia locale, ASL di competenza, Carabinieri/Guardie Forestali, Guardie Zoofile, etc. non avessero preso già da tempo tutte quelle misure previste da leggi e normative in vigore.

Conclusione

Si ribadisce che in nessun modo il medico veterinario, in quel caso specifico, esclusivamente libero professionista, poteva essere considerato né esercente un pubblico servizio, né tantomeno pubblico ufficiale. Non vi era infatti in quel momento alcun richiamo di normative che imponessero al proprietario del cane di rivolgersi all’indagato; le normative di riferimento si riferiscono alla prevenzione della infezione rabica, dal punto di vista sanitario, e alla prevenzione delle morsicature per quanto riguarda l’incolumità e la sicurezza pubblica. Visto che la situazione epidemiologica era oltremodo favorevole, non verificandosi da anni casi di rabbia, la nuova normativa europea (Regolamento UE n. 429) abroga e sostituisce in parte i contenuti del vecchio DPR n. 320/1954, il risultato negativo delle analisi effettuate, è palese che non sussistesse alcun pericolo dal punto di vista sanitario. Inoltre, è dubbia, nei confronti dell’Ordinanza Ministeriale, la soggettiva interpretazione di una determinazione di un Direttore generale, non suffragata da atti legislativi come una delibera di Giunta. Occorre infine specificare che dalle dichiarazioni del Direttore sanitario del Canile del posto, si desume quanto segue: “quando la prognosi derivante dalla morsicatura è uguale o superiore a 20 giorni o può comportare l’uccisione dell’animale, scatta il provvedimento restrittivo previsto dall’ordinanza stessa. Pertanto, avendo il cane morsicato una prognosi di appena 5 giorni, il morsicatore non sarebbe rientrato nel novero dei soggetti indicati dal provvedimento restrittivo. Infatti le lesioni, di lieve entità, riscontrate sul cane morsicato, indicano che trattavasi di una comune “zuffa” tra cani.

 

Bibliografia

Franchi L., Feroci V., Ferrari S.,  I quattro codici. Hoepli ed., Milano, 1961.

Pezza F., Diritto e legislazione veterinaria. Ed. SBM Noceto (Parma), 1988.

 

                                                                                                      

Pubblicato

2026-04-23